Legge 08.06.1990, n. 142
Capo XVI - Disposizioni finali e transitorie
1. Entro il 30 giugno 1996 i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti o comunque corrispondenti ad una quota di partecipazione complessivamente superiore al 50,1 per cento del totale non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario o il collegio commissariale per la temporanea gestione del consorzio. Il prefetto può attribuire le funzioni di commissario collegiale all'organo del consorzio che per statuto esercita le funzioni di amministrazione dell'ente. Il commissario o il collegio commissariale restano in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.
1-ter. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, per il servizio idrico ed il t
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