Legge 08.06.1990, n. 142
Ordinamento delle autonomie locali. (G.U. 12.06.1993, n. 135 - S.O.)
Capo IV - Il comune
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
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