Legge 08.06.1990, n. 142
Capo IV - Il comune
1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui all'articolo 11, comma 3.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione (Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 2, L. 3 agosto 1999, n. 265.).
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