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Legge 12.06.1990, n. 146

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge. (G.U. 14.06.1990, n. 137)

Art. 20 -

1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonché dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1º aprile 1981, n. 121. 30

1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'art. 2083 del codice civile. 31

30

Comma modificato dall'art. 13, L. 11.04.2000, n. 83.

31

Comma aggiunto dall'art. 13, L. 11.04.2000, n. 83.

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