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Legge 26.06.1990, n. 162

Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 26.06.1990, n. 147 - S.O.)

Art. 1 -

1. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga). - 1. È istituito, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il comitato è composto dal presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonché dal sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del comitato possono essere chiamati a partecipare altri ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.

7. Il comitato si avvale dell'osservatorio permanente di cui al comma quarto dell'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

8. L'osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal comitato, acquisisce periodicamente e sistematicame

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