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Legge 26.06.1990, n. 162

Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 26.06.1990, n. 147 - S.O.)

Art. 12 -

1. Dopo l' articolo 69 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

"Art. 69-bis. - (Obbligo di fornire informazioni e dati al servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Il Ministro della sanità, sentiti l'istituto superiore di sanità ed il consiglio superiore di sanità, elenca con proprio decreto, da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Fermo il disposto di cui all'articolo 15, ultimo comma, chiunque intenda produrre, commerciare, esportare o importare all'ingrosso, ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma primo ha l'obbligo di comunicare al servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantità delle sostanze stesse, il tipo di attività, nonché le operazioni commerciali da svolgere, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al comma secondo e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

4. Chiunque produce, nonché commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma primo senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecen

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