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Legge 26.06.1990, n. 162

Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 26.06.1990, n. 147 - S.O.)

Art. 13 -

1. L'articolo 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

"Titolo VIII - Della repressione delle attività illecite

Capo I - Disposizioni penali

Art. 70. - (Attività illecite) - 1. È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 12. è altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge.

2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma primo, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto".

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