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Legge 26.06.1990, n. 162

Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 26.06.1990, n. 147 - S.O.)

Art. 16 -

1. Dopo l' articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

"Art. 72-bis. - (Provvedimenti dell'autorità giudiziaria. sanzioni penali in caso di inosservanza). - 1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma dodicesimo dell'articolo 72 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle i e iii previste dall'articolo 12, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle ii e iv previste dallo stesso articolo 12, ad una o più delle seguenti misure:

a) Divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;

b) Obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di stato o presso il comando della arma dei carabinieri territorialmente competente;

c) Obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

d) Divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;

e) Sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;

f) Obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il ministero dell'i

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