IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 26.06.1990, n. 162

Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 26.06.1990, n. 147 - S.O.)

Art. 20 -

1. L'articolo 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 è sostituito dal seguente:

"Art. 76. - (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore). - 1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. la pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle ii e iv previste dall'articolo 12 le pene disposte dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite da un terzo alla metà."

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.