Legge 26.06.1990, n. 162
1. L'articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
"Art. 79. - (Pene accessorie). - 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71, 71-bis, 73 e 76, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi degli articoli precedenti dispone comunque la confisca delle sostanze."
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.