Legge 26.06.1990, n. 162
1. L'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
"Art. 81. - (Espulsione dello straniero condannato). - 1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 71-bis, 73 e 76, commi secondo e terzo, a pena espiata deve essere espulso dallo stato.
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi primo, secondo e quinto dell'articolo 71, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria precedente."
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