Legge 26.06.1990, n. 162
1. Dopo l' articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:
"Art. 82-bis. - (Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva). - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. la stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 71, comma quinto, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria, non superano i quattro anni.
2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
3. La sospensione della esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dello accertamento dei presupposti di cui al comma primo può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente alla domanda di cui all'articolo 82-ter, comma primo.
Art. 82-ter. - (Istanza per la sospensione dell'esecuzione). - 1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.
2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizi
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.