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Legge 26.06.1990, n. 162

Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 26.06.1990, n. 147 - S.O.)

Art. 28 -

1. Il titolo X della presente legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

"Titolo X - attribuzioni regionali, provinciali e locali. servizi per le tossicodipendenze

Art. 90. - (Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome). - 1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi della presente legge.

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) Analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

b) Controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

c) Individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

d) Elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio- riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione;

e) Progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;

f) Predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 91;

g) Rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

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