Legge 26.06.1990, n. 162
1. All' articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n 685, le parole: "all'ufficio del medico provinciale competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "alla competente unità sanitaria locale".
2. L'ultimo comma dell' articolo 43 della legge 22 dicembre 1975, n.685, è sostituito dal seguente:
"Le prescrizioni a persone assistite dal servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale".
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