IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 26.06.1990, n. 162

Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 26.06.1990, n. 147 - S.O.)

Art. 35 -

1. I contributi di cui all'articolo 34 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per lo inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. i progetti sono inviati al ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla commissione di cui all'articolo 34 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico- finanziaria, nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. i progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

3. La commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.