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Legge 26.06.1990, n. 162

Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 26.06.1990, n. 147 - S.O.)

Art. 36 -

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri della sanità e per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale della amministrazione penitenziaria.

4. L'onere derivante dalla attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

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