Legge 26.06.1990, n. 162
1. Per il triennio 1990, 1991 e 1992 la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 263 miliardi per l'anno 1990 e a lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, è così ripartita:
a) Lire 360 milioni annui per l'istituzione e il funzionamento del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) Lire 4.000 milioni annui per il funzionamento di uffici antidroga all'estero e lire 1.000 milioni per il solo anno 1990 per le spese di carattere funzionale;
c) Lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991 per l'istituzione nei ruoli del ministero dell'interno di una apposita dotazione organica di duecento unità di assistenti sociali;
d) Lire 6.800 milioni annui per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
e) Lire 4.000 milioni annui per il funzionamento dei comitati costituiti presso il ministero della pubblica istruzione e i provveditorati agli studi;
f) Lire 800 milioni annui per il funzionamento della commissione istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri;
g) lire 176.040 milioni per l'anno 1990, di cui 30 accantonati per le finalità di cui al comma quarto dello articolo 27, e lire 177.990 milioni annui a partire dal 1991 per il finanziamento di progetti finalizzati da parte del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
h) Lire 50.000 milioni annui per il rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;
i) Lire 20.000 milioni annui per il finanziamento degli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e malati di aids.
2. Allo onere di lire 263 miliardi per l'anno 1990 e di lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivan
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