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Legge 26.06.1990, n. 162

Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 26.06.1990, n. 147 - S.O.)

Art. 4 -

1. L' articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (Opposizione alle ispezioni. sanzioni). - 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:

a) Indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4;

b) Rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;

c) Indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5."

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