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Legge 26.06.1990, n. 162

Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 26.06.1990, n. 147 - S.O.)

Art. 9 -

1. All' articolo 38 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle i, ii, iii, iv e v di cui all'articolo 12 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal ministero della sanità. la richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella v di cui all'articolo 12, acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso".

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