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Legge 19.03.1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. (G.U. 19.03.1993, n. 69)

Capo I - Modifiche delle leggi 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 26 luglio 1975, n. 354 e 13 settembre 1982, n. 646

Art. 10 -

1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575" sono inserite le seguenti: "in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge"; nello stesso comma le parole di residenza sono sostituite dalle seguenti: "di dimora abituale", e la parola "procede" è sostituita dalle seguenti: "può procedere".

2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis e nel secondo comma dell'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10".

3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "dal terzo comma dell'articolo 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 dell'articolo 2-bis".

4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è aggiunto il seguente: "La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma".

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