Legge 19.03.1990, n. 55
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. (G.U. 19.03.1993, n. 69)
Capo I - Modifiche delle leggi 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 26 luglio 1975, n. 354 e 13 settembre 1982, n. 646
1. Nel numero 2-bis) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole "dagli articoli 10 e 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 10".
2. Nel numero 2-bis) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole "di un provvedimento" è inserita la seguente: "definitivo".
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