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Legge 19.03.1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. (G.U. 19.03.1993, n. 69)

Capo I - Modifiche delle leggi 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 26 luglio 1975, n. 354 e 13 settembre 1982, n. 646

Art. 5 -

1. Nel primo comma dell'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole "all'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4 dell'articolo 10" ed in fine è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".

2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-quater le parole "all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 4 dell'articolo 10".

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