IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 19.03.1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. (G.U. 19.03.1993, n. 69)

Capo I - Modifiche delle leggi 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 26 luglio 1975, n. 354 e 13 settembre 1982, n. 646

Art. 8 -

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo" sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo".

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.