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Legge 19.03.1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. (G.U. 19.03.1993, n. 69)

Capo III - Modifiche del codice penale. Disposizioni diverse, di attuazione e transitorie. Abrogazione di norme

Art. 21 -

1. L'art. 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

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