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Legge 19.03.1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. (G.U. 19.03.1993, n. 69)

Capo III - Modifiche del codice penale. Disposizioni diverse, di attuazione e transitorie. Abrogazione di norme

Art. 29 -

1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è sostituito dal seguente: "Art. 96 1. Chiunque svolge l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. 2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".

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