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Legge 19.03.1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. (G.U. 19.03.1993, n. 69)

Capo III - Modifiche del codice penale. Disposizioni diverse, di attuazione e transitorie. Abrogazione di norme

Art. 34 -

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.

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