Legge 19.03.1990, n. 55
Capo III - Modifiche del codice penale. Disposizioni diverse, di attuazione e transitorie. Abrogazione di norme
1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale.
2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.
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