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D.P.R. 09.10.1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 11.06.1992, n. 136)

Titolo X - Attribuzioni regionali, provinciali e locali. Servizi per le tossicopidendenze

Art. 115 - Enti ausiliari

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1

1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'articolo 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui all'articolo 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro. 135

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

135

Comma così modificato da: art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272; art. 1, comma 26, D.L. 20 marzo 2014, n. 36.

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