D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo X - Attribuzioni regionali, provinciali e locali. Servizi per le tossicopidendenze
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1
1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. L'esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Articolo sostituito dall'art. 4-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
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