D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo X - Attribuzioni regionali, provinciali e locali. Servizi per le tossicopidendenze
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1
1. Il Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.