D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo XI - Interventi preventivi, curativi e riabilitativi
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'efficacia dei programmi medesimi.
Articolo aggiunto dall'art. 4-septiesdecies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.