D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo III - Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope
Capo I - Della coltivazione e produzione
Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26
1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea. 20
2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
Comma così modificato da: art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272; art. 1, comma 4, D.L. 20 marzo 2014, n. 36.
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