D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo III - Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope
Capo II - Della fabbricazione
Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32
1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;
b) la sede, l'ubicazione e, la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;
c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentant
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