D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo IV - Disposizioni relative alla distribuzione
Capo I - Della vendita, dell'acquisto e della somministrazione
[ARTICOLO ABROGATO]
Legge 22 dicembre 1975, 685, art. 39
1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.
2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.
3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.
4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Articolo abrogato dall' art. 1, comma 9-bis, D.L. 20 marzo 2014, n. 36.
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