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D.P.R. 09.10.1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 11.06.1992, n. 136)

Titolo IV - Disposizioni relative alla distribuzione

Capo II - Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio

Art. 48 - Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso 46

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48

1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

46

Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), L. 8 febbraio 2001, n. 12; successivamente ha riacquistato efficacia, ai sensi dell'art. 44, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

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