D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo V - Dell'importazione, dell'esportazione e del transito
Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50
1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.
3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
5. É vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. É vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito
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