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D.P.R. 09.10.1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 11.06.1992, n. 136)

Titolo V - Dell'importazione, dell'esportazione e del transito

Capo I - Dell'importazione

Art. 54 - Prelevamento di campioni

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54

1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate. 48

2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo. 49

3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma

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