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D.P.R. 09.10.1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 11.06.1992, n. 136)

Titolo V - Dell'importazione, dell'esportazione e del transito

Capo I - Dell'importazione

Art. 55 - Analisi dei campioni

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55

1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro sessanta giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

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