D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo V - Dell'importazione, dell'esportazione e del transito
Capo II - Dell'esportazione
Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56
1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.
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