IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 09.10.1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 11.06.1992, n. 136)

Titolo V - Dell'importazione, dell'esportazione e del transito

Capo II - Dell'esportazione

Art. 56 - Domanda per il permesso di esportazione

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56

1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.

2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.