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D.P.R. 09.10.1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 11.06.1992, n. 136)

Titolo V - Dell'importazione, dell'esportazione e del transito

Capo II - Dell'esportazione

Art. 57 - Esportazione

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.

2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.

6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

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