D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo VI - Della documentazione e custodia
Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65
1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre. 56
Comma così modificato da: art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272; art. 1, comma 22, D.L. 20 marzo 2014, n. 36.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.