IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 09.10.1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 11.06.1992, n. 136)

Titolo VI - Della documentazione e custodia

Art. 65 - Obbligo di trasmissione di dati

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65

1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;

c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;

d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre. 56

56

Comma così modificato da: art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272; art. 1, comma 22, D.L. 20 marzo 2014, n. 36.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.