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D.P.R. 09.10.1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 11.06.1992, n. 136)

Titolo VII - Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI tabella

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 69 - Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni 59

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69

1. Gli enti e le imprese che producono fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla destinazione specifica delle sostanze.

2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.

59

Articolo abrogato dall'art. 4 vicies ter, D.L. 30.12.2005, n. 272, e poi nuovamente abrogato dall' art. 1, comma 24, D.L. 20 marzo 2014, n. 36.

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