D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo VII - Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI tabella
[ARTICOLO ABROGATO]
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1
1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.
2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14].
Articolo abrogato dall'art. 4 vicies ter, del DL 30.12.2005, n. 272, e poi nuovamente abrogato dall' art. 1, comma 24, D.L. 20 marzo 2014, n. 36.
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