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D.P.R. 09.10.1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 11.06.1992, n. 136)

Titolo VII - Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI tabella

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 71 - Prescrizioni relative alla vendita 61

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1

1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14].

61

Articolo abrogato dall'art. 4 vicies ter, del DL 30.12.2005, n. 272, e poi nuovamente abrogato dall' art. 1, comma 24, D.L. 20 marzo 2014, n. 36.

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