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D.P.R. 09.10.1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 11.06.1992, n. 136)

Titolo VIII - Della repressione delle attività illecite

Capo I - Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Art. 77 - Abbandono di siringhe

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1

1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

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