IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 09.10.1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 11.06.1992, n. 136)

Titolo VIII - Della repressione delle attività illecite

Capo I - Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Art. 78 - Quantificazione delle sostanze

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2

1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis. 85

2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore. 86

85

Comma modificato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130 ) e poi così sostituito dall'art. 4-quinquies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

86

Il comma

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.