D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo VIII - Della repressione delle attività illecite
Capo II - Disposizioni processuali e di esecuzione
[ARTICOLO ABROGATO]
1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta.
Articolo abrogato dall'art. 4 del DL 30.12.2005, n. 272 come modificato dalla legge di conversione.
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