D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo VIII - Della repressione delle attività illecite
Capo II - Disposizioni processuali e di esecuzione
Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30
1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.
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