D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo VIII - Della repressione delle attività illecite
Capo III - Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati o confiscati
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1
1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.