D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo IX - Interventi informativi ed educativi
Capo II - Disposizioni relative alle Forze armate
[ARTICOLO ABROGATO]
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.
Articolo abrogato dall' art. 2268, comma 1, n. 874), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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