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D.P.R. 09.10.1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (G.U. 11.06.1992, n. 136)

Titolo IX - Interventi informativi ed educativi

Capo II - Disposizioni relative alle Forze armate

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 108 - Azione di prevenzione e accertamenti sanitari 128

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1

1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.

2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.

128

Articolo abrogato dall' art. 2268, comma 1, n. 874), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

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