D.P.R. 09.10.1990, n. 309
Titolo IX - Interventi informativi ed educativi
Capo II - Disposizioni relative alle Forze armate
[ARTICOLO ABROGATO]
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1
1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.
Articolo abrogato dall' art. 2268, comma 1, n. 874), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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